
Noleggio Occasionale - cos'è
Il Dl 1/2012 ha introdotto la possibilità per i titolari, persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, e per gli utilizzatori in locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto, di concederle, in forma occasionale, in noleggio. Questa attività non costituisce “uso commerciale dell'unità” e i proventi possono essere assoggettati a un'imposta sostitutiva del 20%, se i contratti hanno una durata complessiva non superiore a 42 giorni. La scelta comporta, in ogni modo, l’esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute nell'attività di noleggio.
Il noleggio occasionale è previsto nei soli casi di imbarcazioni o navi da diporto iscritte nei registri nazionali (art. 49 bis D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 - pdf)
Per poter fruire dell’imposta sostitutiva, delle imposte sul reddito e delle relative addizionali, occorre comunicare il noleggio occasionale all’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione va compilata, sottoscritta e trasmessa, prima dell'inizio di ciascuna attività di noleggio, allegandola (in formato ".pdf", ".gif", ".tiff" o ".jpg") a un messaggio di posta elettronica indirizzato alla casella(non PEC): dc.ti.noleggio@agenziaentrate.it .
Nel caso venga utilizzata, per l’invio, una casella di posta elettronica certificata (PEC), è opportuno verificare, prima dell’invio della comunicazione, che questa accetti o permetta di inoltrare ad altra casella, i messaggi trasmessi da una casella non PEC. In caso contrario le ricevute di trasmissione della comunicazione, seppur inviate, non saranno a disposizione dell’utente, per mancata consegna.
Le copie delle comunicazioni, con le relative ricevute di trasmissione, e dei contratti di noleggio, devono essere tenute a bordo dell'imbarcazione o nave da diporto, a disposizione delle autorità di controllo.
Attenzione:
il noleggio occasionale è subordinato alla comunicazione da inviare, oltre che all'Agenzia delle Entrate, anche alla Capitaneria di porto territorialmente competente e, nel caso dia luogo a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, all’Inps e all’Inail (l'inadempimento è punito con sanzioni pecuniarie). Le modalità sono illustrate nel decreto 26 febbraio 2013, emanato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Mef e con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Come dichiarare i proventi
La richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva va fatta direttamente con la dichiarazione dei redditi, nella quale vanno indicati anche i proventi.
Come documentare i proventi
Chi sceglie di assoggettare i proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale all’imposta sostitutiva deve conservare (fino al decorso dei termini di decadenza dell’attività di accertamento delle imposte sui redditi e delle relative addizionali):
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l’originale del modello di comunicazione (in attesa dell’attivazione della procedura)
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la ricevuta dell’invio del modello all'Agenzia delle Entrate
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i documenti comprovanti i pagamenti ricevuti per l’attività di noleggio occasionale effettuata.
Come versare l'imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva va versata utilizzando il modello F24 (codice tributo “1847”, istituito con la risoluzione n. 43/E del 23 aprile 2014 - pdf).
Norma di riferimento
Articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Noleggio occasionale - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
Risoluzione n. 43/E del 23/04/2014 - Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello “F24”, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di cui all’articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
Provvedimento del 13 dicembre - Modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei proventi derivanti da noleggio occasionale di unità da diporto nonché modalità di versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali . Articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall’articolo 59-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Pubblicato il 17/12/2013)
Articolo 59 ter del Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 - Semplificazione nella navigazione da diporto
Decreto interministeriale 26 febbraio 2013 - Definizione delle modalità di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attività' di noleggio occasionale di unità da diporto
Articolo 23 del Dl n. 69 del 2013 - Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
nota: per maggiori informazioni - moduli, consultare: www.agenziaentrate.gov.it